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DIRITTO ALL'INTERATTIVITA' by Ferry Byte e Stefano Sansavini
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Forse il piu' importante dei diritti, l'interattivita' di un sistema di comunicazione e' la possibilita' offerta dal sistema di comunicazione all'utente finale di poter partecipare al processo informativo in maniera attiva. Interattivita' cioe' come possibilita' di non essere solo fruitori passivi di contenuti di volta in volta immessi dai soliti padroni dei media, ma utilizzare invece tutte le potenzialita' dei nuovi mezzi comunicativi in termini di flusso di informazioni e comunicazioni nei due sensi. Un sistema in cui i ruoli del lettore e dello scrittore sono intercambiabili e si confondono continuamente restituendo quindi, finalmente, il diritto inalienabile ad utilizzare qualsiasi mezzo di comunicazione che il progresso metta a disposizione. Mentre rispetto ai sistemi di comunicazione tradizionali l'utente finale e' o completamente passivo oppure relegato in piccoli spazi di comunicazione molto modesti (le lettere al Direttore di un giornale, le telefonate ad un programma televisivo, gli interventi estemporanei ad una radio) e comunque sempre regolato da conduttori o responsabili dei vari media, in un sistema telematico vi e' la possibilita' offerta dalle caratteristiche tecnologiche intrinseche della telematica stessa di vivere come utente una vita attiva all'interno del sistema di comunicazione in cui poter scrivere, intervenire con suoni, immagini o testo in qualsiasi momento ed in qualsiasi spazio del sistema di comunicazione stesso. Quando cio' non e' reso possibile in un sistema telematico significa solo che vi e' stato un gran lavoro di programmazione o vi e' un gran lavoro di moderazione o controllo in linea che frena le potenzialita' comunicative dell'utente finale.

Per fare un esempio, all'interno delle reti telematiche amatoriali italiane vi si puo' trovare un'area conferenza Fidonet dove l'utente e' spesso sotto il mirino del moderatore che sospende o chiude i canali di accesso all'utenza finale se viene scoperta in atteggiamenti sconvenienti secondo le regole di Fidonet oppure si puo' trovare un'area conferenza CyberNet dove addirittura la figura del moderatore e' assente e le discussioni in linea sono auto-regolate dagli utenti stessi.

Vi sono poi degli esempi limite di interattivita' come la BBS di Strano Network, Virtual Town BBS, in cui l'utente e' abilitato ad aprire nuove aree conferenze in piena autogestione.

Non mi soffermo piu' di tanto a sottolineare la differenza fra un sistema di comunicazione interattivo come una rete telematica ed uno passivo come la televisione, vi invito semplicemente ad analizzare la differenza di sensazioni che si ha nel RICEVERE una trasmissione di Canale 5 o nell'INTERAGIRE con una rete telematica attraverso lo scambio di testi, suoni ed immagini in movimento in cui finalmente anche l'utente finale e' protagonista del sistema di comunicazione.

E' importante a questo punto sottolineare come l'attivita' degli utenti delle reti telematiche amatoriali e non, sia trascorsa abbastanza tranquillamente. Certo, vi e' stato un Crackdown che ha impaurito molto ed ha contribuito a frenare per un periodo gli entusiasmi di molti giovani frequentatori e sysop, ma e' anche vero che gli effetti giudiziari di tale crackdown sono stati a tutt'oggi molto poco incisivi e se ci sono stati alcuni ulteriori, sporadici episodi di repressione sono stati legati non alla repressione di espressioni di pensiero ma alla presunta repressione di riproduzioni illegali di informazione e nella fattispecie di programmi informatici, argomento di cui ci occuperemo piu' avanti.

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E' invece moderatamente incoraggiante che le miriadi di dibattiti che sono intercorsi in rete si siano potuti sviluppare senza registrare grossi episodi di censura ufficiali od informali. A parte qualche tirata di orecchi dei moderatori Fidonet ai propri utenti (i quali pero' essendo utenti Fidonet fanno bene a contestare simili atteggiamenti ma devono anche essere consapevoli in quali acque stanno navigando...) non si e' registrato episodi particolarmente gravi in cui la normale legislazione italiana in tema di diffamazione sia stata usata per censurare scambi di battute "in rete", per esempio.

Ancora, la famigerata Legge Conso sui reati informatici (LEGGE 23 dicembre 1993, n. 547- Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalita' informatica, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 305 30.12.93) non e' stata applicata in maniera esasperata anche perche' spesso i cosiddetti reati informatici sono in realta' problemi del mondo

industriale come disorganizazione interna, spionaggi, indagini non proprio lecite ecc. ecc.

Addirittura uno dei padri di questa legge, Carlo Sarzana di S. Ippolito, presidente aggiunto della sezione Gip del Tribunale di Roma, nella sua relazione presentata al convegno sulla criminalita' informatica tenutosi a Milano il 26 maggio 1994 rispetto alla legge Conso sui reati informatici contribuiva ad annacquare i severi contenuti di questa legge osservando che:

1) con riguardo all'art. 615ter, che punisce l'accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, la tutela e' limitata ai sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza perche', dovendosi tutelare il diritto di un soggetto specifico, e' necessario che quest'ultimo abbia dimostrato, con la predisposizione di mezzi di protezione sia logica che fisica, di voler espressamente riservare l'accesso e la permanenza nel sistema alle sole persone da lui autorizzate;

2) in riferimento all'art. 615quater che punisce l'abusiva acquisizione e diffusione di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, viene definito che, per la configurabilita' del delitto, e' richiesto il dolo specifico, consistente nel fine di procurare un profitto a se' o ad altri o di arrecare ad altri un danno;

3) a proposito dei virus (articolo 615-quinques) non commette reato colui che per ragioni di studio o predisposizione di sistemi di prevenzione, raccolga e/o custodisca programmi virus.

E' comunque da sottolineare come in Italia ci sia stata la scelta infelice di realizzare una legge severissima che prevede ad esempio la pena di 5 anni di reclusione per l'eventuale studentello universitario che si diletta a girellare per il cyberspazio senza voler pagare le dovute tariffe o sottostare comunque ad alcuna regola. Nel paese delle stragi di stato e delle vacanze di Hammamet impunite si poteva certo ricercare un esercizio di stile piu' dignitoso che non quello di mostrare i denti verso chi comunque dimostra alla fine solo una grande bisogno di informazione!

Nel panorama internazionale sono stati invece numerosi gli episodi di censura in rete riguardanti soprattutto Internet.

Finiamo con un'ennesima provocazione: c'e' forse il pericolo di passare dal diritto all'interattivita' ad un autoritario obbligo all'interattivita'? Sono in molti a credere che le formidabili potenze di calcolo possedute da molti nei propri ambiti casalinghi o di lavoro saranno un domani solo un confuso ricordo del passato. L'ipotesi di una rete telematica globale come Internet all'interno della quale trovare non solo informazioni ma programmi e memorie per poter navigare in essa e svolgere le piu' disparate funzioni sta prendendo piede fra molti addetti ai lavori. Anche questa un'ipotesi comunque inquietante che vede un futuro comunicativo ed informativo dominato da una grande rete padrona assoluta delle informazioni e delle potenze di calcolo, una sorta di grande disco rigido a cui poter accedere con videoterminali appositi per poter svolgere le attivita' piu' disparate almeno fino a quando la rete stessa lo permette...

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Ferry Byte e Stefano Sansavini del Gruppo di lavoro sulla comunicazione Strano Network

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