DISEGNO LEGGE FALQUI - DE NOTARIS
Norme a tutela dell'utenza, delle banche dati e delle reti telematiche
d'iniziativa dei senatori De Notaris e Falqui.
(coordinatore tecnico: C. De Blasi)
Nuova versione auto-emendata
Articolo 1
1. I cittadini che, nell'esercizio del diritto alle liberta' di pensiero e di
comunicazione, si avvalgono di sistemi telematici ad accesso pubblico e reti
telematiche, utilizzano tali strumenti nei modi previsti dalla presente legge,
che tutela altresi' la segretezza della corrispondenza, lo sviluppo della
cultura e della ricerca scientifica.
Articolo 2
1. Ai fini della presente legge intendesi per: a) nodo telematico (o Bulletin
Board System): un elaboratore elettronico dotato di un collegamento telematico
che consenteagli utenti di inviare e ricevere file, messaggi (in forma pubblica
o privata), di consultare archivi e di compiere operazioni telematiche
consentite dal livello di tecnologia utilizzato; b) programmi di pubblico
dominio: programmi liberamente copiabili, distribuibili e modificabili, per l'uso
dei quali l'autore non chiede un corrispettivo limitandosi eventualmente
ad auspicare un contributo volontario; c) programmi freeware: programmi
liberamente copiabili e distribuibili nel formato originario, per l'uso dei
quali l'autore non chiede un corrispettivo limitandosi eventualmente ad
auspicare un contributo volontario; d) programmi shareware: programmi liberamente
copiabili e distribuibili nel formato originario, per l'uso dei quali l'autore
chiede un corrispettivo od un pagamento a titolo di registrazione nel caso che
l'utente, una volta provato il programma, decida di utilizzarlo; e) reti
telematiche: un insieme di sistemi telematici tra i quali esistono forme di
collegamento predefinite e non occasionali; f) file: un elemento, consista esso
in un programma eseguibile o in soli dati, univocamente individuato su un
supporto di memorizzazione. g) sistema telematico ad accesso pubblico: un nodo
telematico, singolo o in rete con altri, l'accesso al quale sia consentito alla
generalita' dei cittadini che ne fa richiesta, anche se coesistente su
elaboratore sul quale siano gestite applicazioni riservate all'uso di gruppi più
ristretti.
Articolo 3
1. L'attivazione e il funzionamento di un nodo telematico e di una rete
telematica non può essere soggetta ad autorizzazioni ne' comporta
l'obbligo di registrazione come testata giornalistica. 2. I soggetti che
gestiscono un sistema telematico ad accesso pubblico si dotano di un regolamento
interno. 3. Nel regolamento interno di cui al comma 2 del presente articolo
devono essere contenuti: a) l'impegno di comunicare all'utente che egli e' il
solo e unico responsabile penale e civile per i messaggi e i file inviati; b) i
livelli di segretezza e riservatezza applicati alla corrispondenza privata
veicolata sul sistema telematico ad accesso pubblico e sulle reti cui il sistema
sia collegato; c) l'impegno dell'operatore e del proprietario a rispettare la
segretezza della corrispondenza privata; d) l'impegno a fornire alla
magistratura tutta la documentazione, le notizie e le metodiche a disposizione
per identificare utenti del sistema telematico ad accesso pubblico che siano
oggetto di indagine giudiziaria; e) se il sistema telematico sia o meno a fini di
lucro. 4. Il regolamento di cui ai commi 2 e 3, va inviato alla Prefettura
diappartenenza entro sessanta giorni dall'entrata in funzione del sistema
telematico ad accesso pubblico, integrato dai seguenti dati: a) i dati anagrafici
del proprietario e del gestore del sistema telematico ad accesso pubblico; b) la
denominazione del sistema telematico ad accesso pubblico; c) il recapito presso
cui e' locato l'elaboratore su cui risiede il sistematelematico ad accesso
pubblico. 5. In caso di modifica dei dati e delle comunicazioni di cui al comma 4
del presente articolo ovvero di cessazione delle attivita' del sistema telematico
ad accesso pubblico il proprietario ne da comunicazione alla prefettura entro
sessanta giorni. 6. Ogni rete telematica che colleghi stabilmente piu' nodi e'
tenuta a designare un responsabile di rete. Il responsabile di rete ha il
compito di mantenere aggiornato l'elenco dei nodi di una rete e darne
comunicazione in carta semplice entro il 31 dicembre di ogni anno all'Archivio
di cui al comma seguente. 7. presso il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
e' istituito l'Archivio dei sistemi telematici ad accesso pubblico, a cui le
Prefetture inviano copia delle comunicazioni di cui al comma 4 del presente
articolo. 8. Le comunicazioni di cui al presente articolo non comportano oneri e
imposte di alcuna natura. [ Top ]
Articolo 4
1. Qualora l'autorita' inquirente inizi indagini relative ad un
sistema telematico ad accesso pubblico, sulla base di elementi relativi al
sistema stesso ovvero riferiti piu' in generale a reti telematiche di cui il
sistema fa parte, essa e' proceduralmente tenuta a: a) verificare la
registrazione dell'esistenza del sistema telematico ad accesso pubblico
nell'archivio previsto al comma 7 dell'articolo 3; b) convocare nella qualita' di
persona informato sui fatti il proprietario ed il gestore del sistema telematico
ad accesso pubblico al fine di acquisire i dati cui alla lettera d, comma 3
dell'articolo 3; c) utilizzare, nel caso in cui siano necessari accertamenti sui
dati memorizzati nell'elaboratore del sistema telematico ad accesso
pubblico, personale specializzato al fine di non arrecare pregiudizio alla
piu' generale funzionalita' del sistema stesso. 2. Eventuali azioni di sequestro
possono riguardare unicamente le notizie e i dati che sono fonte o indizio di
reato, escludendo da esse le apparecchiature che permettono l'elaborazione, la
conservazione, la duplicazione e la trasmissione di dati da parte del sistema
telematico ad accesso pubblico.
Articolo 5
1. Il gestore e il proprietario di un sistema telematico ad accesso pubblico
non hanno responsabilita' alcuna relativamente a quanto e' presente o transita
sul proprio sistema fino a quando non sia stata comprovata la sua responsabilita'
diretta in merito ad eventuali reati. 2. L'utente e' il solo ed unico responsabile
penale e civile per i messaggi e i file inviati. Il gestore del sistema ad
accesso pubblico e' tenuto a dare di cio' specifico avvertimento. 3. Il gestore
comunica inoltre all'utente il regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 3.4.
Le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono date ad inizio
collegamento interattivo e al momento della registrazione dell'utente.5. La
attribuzione di messaggi e dati ad un determinato utente, come registrato dal
gestore ed indicato nell'ambito dei vari settori efunzionalita' di
comunicazione, ha valore nei limiti del tipo di tecnologia utilizzata. 6. Gli
obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non sussistono nei casi
di collegamento occasionale nell'ambito di utilizzo del sistema telematico ad
accesso pubblico come centro di rilevazione per sondaggi o come collettore di
segnalazioni al di fuori degli strumenti e delle forme permanenti di
comunicazione. 7. L'utente ha la facolta' di utilizzare pseudonimi. Il gestore e'
tenuto a non rilevare la corrispondenza tra pseudonimo e identita' dell'utente se
non nel caso previsto dalla lettera b, comma 1 dell'articolo 4. 8. La
corrispondenza privata veicolata per via telematica e' paragonata alla
corrispondenza scritta e come tale tutelata. I messaggi personali non possono in
nessun caso essere resi pubblici senon per iniziativa del mittente o del
destinatario. Gli utenti di un sistema telematico possono proteggere la
corrispondenza privata attraverso sistemi crittografici. 9. Dati, informazioni e
comunicazioni riguardanti l'utente e le operazioni da esso effettuate non
possono essere utilizzati senza il suo specifico consenso per indagini e
rilevazioni delle opinioni e dimercato. Gli stessi elementi informativi di
carattere personale oanagrafico eventualmente forniti dall'utente al gestore del
sistema non sono pubblicizzabili senza un espresso consenso.10. Al gestore del
sistema e' fatto divieto di cancellare o alterare i messaggi inviati dagli utenti
o comunque transitanti sul proprio sistema. nel caso in cui il gestore ravvisi in
tali messaggi ipotesi di reato, ne da comunicazione all'autorita' giudiziaria. 11.
L'utilizzo di una rete telematica o di apparecchiature per il collegamento
telematico non puo' essere sottoposto ad oneri ed imposte di alcuna natura ne' e'
soggetto ad autorizzazioni da parte dell'Amministrazione dello Stato.
Articolo 6
1. Quanto previsto e regolato dal decreto legislativo n.518 del 29 dicembre
1992 non si applica ai programmi di pubblico dominio e ai programmi freeware.
Ogni programma, per gli effetti del presente comma, e' considerato di pubblico
dominio fin quando non identificato altrimenti. 2. La legge 22 aprile 1941, n.633
tutela i programmi shareware nei modi e nei limiti definiti dagli autori dei
programmi stessi e dai soggetti da esso incaricati o legittimati alla
distribuzione. Tali programmi sono liberamente acquisibili da qualunque sistema
telematico o attraverso supporti di memorizzazione senza alcuna formalita o
dobbligo. 3. Le previsioni degli artt. 161, 171 e 171/bis della legge 22 aprile
1941, n.633 non si applicano nel caso di possesso, cessione od utilizzo a titolo
individuale, o al di fuori di attività professionalie commerciali, di programmi
non piu' commercializzati da almeno due anni o di cui sia commercializzata una
versione successiva. 4. La inapplicabilita' di cui al comma 3 opera comunque ove
l'utente sia titolare di un numero di licenze d'uso pari alle installazioni
ovvero l'utente individuale abbia effettuato un ordine del programma in suo
possesso. [ Top ]
Articolo 7
1. I produttori di software o i relativi distributori nazionali in esclusiva
hanno l'obbligo di fornire a titolo gratuito una licenza d'uso dei programmi da
loro commercializzati alla principale biblioteca pubblica di ogni provincia. 2.
Le biblioteche pubbliche di cui al comma 1 costituiscono un'apposita sezione
denominata "biblioteche provinciali del software". I programmi di cui al comma 1
sono liberamente utilizzabili dai cittadini presso dette biblioteche. 3. Sono
vietati meccanismi di protezione dei programmi che possono dar luogo a perdite di
dati o limitazioni al normale uso dell'elaboratore, alle funzionalita' degli
altri programmi, alle procedure di manutenzione e salvataggio dei dati stessi.4.
Sono nulle le clausole di vendita o di licenza di programmi che escludono la
responsabilita' del produttore per danni causati da difetti del programma o da
incompatibilita' non espressamente dichiarate nella documentazione. 5. Il
cittadino le cui proprieta' risultino danneggiate pereventi verificatisi per
situazioni contemplate dai commi 3 e 4 del presente articolo sono indennizzati
dal produttore di software con una somma pari a dieci volte il prezzo pagato per
il programma, fatto salvo un maggiore accertamento. Il presente comma non si
applica ai programmi di pubblico dominio e freeware. 6. Sono nulle le clausole di
vendita o di licenza di programmi che facciano divieto di installazioni plurime,
fermo restando l'utilizzo di una sola installazione nello stesso momento. 7. I
produttori di software sono tenuti a commercializzare in Italia anche le
eventuali differenti versioni del programma commercializzate in altri paesi.
Articolo 8
1. Presso il garante per l'informazione e l'editoria e' istituita la "Consulta
nazionale per la telematica sociale" quale organo permanente di consultazione,
riferimento e confronto per le materie inerenti alla telematica. 2. La Consulta
e' formata da tre rappresentanti di reti telematiche che
dispongano di almeno 30 nodi iscritti all'archivio di cui al comma 7
dell'articolo 3, da duerappresentanti di singolo sistemi che abbiano almeno 300
utenti, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante
del ministero di grazia e giustizia, da un rappresentante del ministero delle
PPTT e telecomunicazioni, da un rappresentante degli aziende produttrici di
software, da un rappresentante della SIAE, da un rappresentante delle
associazioni di consumatori.
3. La Consulta esprime pareri al Garante per l'informazione e l'editoria sulle
materie di cui agli articoli della presente legge e opera monitorando l'insieme
delle condizioni diagibilita' e di sviluppo della telematica sociale ed
elaborando proposte, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e di codici
di autore golamentazione provenienti dalle esperienze di telematica sociale. 4. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri, entro cinque mesi dalla pubblicazione
della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale, con proprio decreto, istituisce e
disciplina la Consulta.
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