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I REATI INFORMATICI - PARTE I: DEFINIZIONI by Roberto Grementieri
I Reati Informatici: nozioni di base

Le norme giuridiche mutano nel tempo e nello spazio. Te lo insegnano al primo anno di giurisprudenza. E' un po’ come dire che oggi valgono, domani pure, dopodomani probabilmente si, fra tre giorni nessuno lo sa.

In seguito il professore ti spiega che le norme giuridiche sono tali, cioè giuridiche, perché descrivono e disciplinano un determinato comportamento dell'uomo, precisando che tale comportamento è descritto dalla norma, perché soddisfa un interesse meritevole di tutela e di protezione secondo il legislatore.

Se questo ti è chiaro, le prime due lezioni di diritto le hai capite e puoi trarre te stesso la seguente conclusione: se sorge un nuovo interesse meritevole di tutela esso deve trovare protezione dalla legge.

Questa, in maniera semplicistica, è la genesi dei reati informatici.

La diffusione degli apparati informatici, telematici e relativi a Internet, hanno fatto sorgere nuovi interessi meritevoli di protezione, tutelati da due leggi, o meglio, dal Decreto Legislativo n. 518/92 e dalla Legge n. 547 del 23 dicembre 1993.

Norme che in alcuni casi hanno introdotto nuovi reati, e, in altri casi, li hanno adeguati.

Nel primo caso si va dal reato di "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico" (art. 615-ter), alla "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici" (art. 615-quater), passando dal reato di "Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico" (art. 615-quinquies), arrivando fino alla "Frode informatica" (art. 640-ter).

Nel secondo caso tali norme indicano il mezzo informatico come bene da tutelare o mezzo per compiere atti criminosi.

Questo breve saggio, oltre ad indicare le norme penali rilevanti in materia, vuole chiarire il loro contenuto attraverso una spiegazione semplice e chiara. Adatta anche ai meno esperiti di diritto.

La prima parte del saggio sarà dedicata a quei Istituti Processuali che stanno al di fuori del Codice Penale, ma che si applicano ai reati in generale e a quelli informatici in particolare: arresto, fermo, ecc.

Una precisazione infine, per la complessità della materia questa trattazione non può essere considerata esaustiva, essa vuole, come si accennava poc’anzi, chiarire delle nozioni fondamentali per rendere possibile un approccio agevole alla materia, favorendo un successivo suo approfondimento se voluto.

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A) La procedibilità d'ufficio o su querela di parte

La querela di parte è quell'atto facoltativo con il quale, la persona offesa, o un altro soggetto avente diritto, manifesta la propria intenzione di procedere rispetto ad un comportamento previsto dalla legge come un reato per il quale non si debba procedere d'ufficio.

Naturalmente se la parte lesa non propone querela, indipendentemente dal fatto che si sia verificato o meno il reato, non si aprirà alcun procedimento penale, con la conseguenza dell’impunibilità del comportamento delittuoso.

La querela è proposta personalmente o tramite un procuratore speciale, da chiunque è titolare di un bene tutelato dalla norma giuridica. Legittimati a riceverla sono il Pubblico Ministero, l'ufficiale di Polizia Giudiziaria o un agente consolare all'estero.

Può assumere la forma orale o scritta.

La querela deve essere proposta entro tre mesi dal giorno in cui l'offeso sia venuto a conoscenza del fatto che ritiene penalmente rilevante, intendendo la conoscenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi

Trascorsi i tre mesi senza che la querela sia stata proposta, il reato diventa di fatto non più perseguibile, poiché la sua denunzia non può più avvenire.

L'offeso può rinunciare in maniera tacita o espressa ad esercitare il suo diritto di querela. Se proposta, la querela può essere revocata. Una volta rinunciato o revocato, tale diritto non è più proponibile.

Quanto detto sopra vale solo per i reati la cui procedibilità, dipende dalla proposizione di querela di parte.

Negli altri casi, il procedimento penale si apre secondo le norme sulla procedibilità d'ufficio ed indipendentemente dalla volontà della parte lesa.

B) L'arresto in flagranza di reato. Arresto obbligatorio e facoltativo

L’articolo 382 c.p.p provvede a disporre l’arresto in flagranza di reato in questi tre casi:

    1. "chi viene colto a commettere il reato" (flagranza in senso proprio);
    2. "subito dopo il reato, viene inseguito dalla polizia, dalla persona offesa, o da altre persone" (quasi flagranza);

    3. "ovvero viene sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima" (quasi flagranza).

L’arresto in flagranza di reato può essere compiuto soltanto dagli ufficiali e dagli agenti di Polizia Giudiziaria, nei confronti, di coloro che compiono quei delitti per i quali la legge prevede esplicitamente questa forma di restrizione della libertà.

L’arresto in flagranza di reato è obbligatorio. La legge lo prevede per i delitti dove la gravità dello stesso, impone l’immediata attuazione delle misure restrittive sulla libertà personale, gravità valutata indirettamente, in base alla pena detentiva prevista, direttamente nei reati indicati dall’art. 380.

La legge attribuisce alla Polizia Giudiziaria il potere discrezionale di arresto in flagranza di reato (detto facoltativo), nei casi stabiliti dalla legge.

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C) Fermo

Consiste in una misura di restrizione della libertà di chi, gravemente indiziato d’aver commesso un delitto punibile con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni, oppure un delitto concernente armi da guerra o esplosivi, si teme che stia per darsi alla fuga.

Condizione per l’applicazione di tale misura restrittiva è che nel corso di un’indagine preliminare su un’ipotesi di reato di cui sopra, sorgano gravi indizi sulla colpevolezza che lascino trasparire il fondato pericolo di fuga.

A differenza dell’arresto, il fermo può verificarsi anche al di fuori dei casi di flagranza di reato. Se nell’arresto il motivo della restrizione della libertà, stava nella necessità di garantire alle indagini il responsabile del reato, nel fermo, la motivazione sta nel pericolo che l’autore del delitto possa sottrarsi alla giustizia con la fuga.

D) Il Sequestro

Il sequestro consiste nel sottrarre alla disponibilità di una persona, oggetti idonei ad assumere valenza probatoria nel processo.

Può essere compiuto su ordine del Pubblico Ministero o per iniziativa della Polizia Giudiziaria. In quest’ultimo caso entro 48 ore dal sequestro, gli organi di polizia informano il P.M. dell’avvenuto sequestro, il quale entro le 48 ore successive decide di convalidare o no il provvedimento.

Il sequestro può colpire non solo oggetti che rappresentano prove, ma anche cose pertinenti al reato, quando vi è il pericolo che la loro libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso, ovvero agevolare la commissione d’altri reati.

Una volta spiegato quali sono i principali Istituti processuali rilevanti in materia, non ci resta che indicare le norme che introducono i reati informatici spiegando il loro contenuto.

Questo sarà l’oggetto della seconda parte di questo saggio, in pubblicazione la prossima settimana.

Roberto Grementieri
Settembre 2002

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